Curiosità,  Reportage

Pane al carbone vegetale, il Ministero della Salute fa chiarezza

C’è una certa confusione sul pane “nero” al carbone vegetale, che ha portato anche ad alcune denunce a carico di panificatori. La presenza del carbone vegetale infatti favorirebbe la digeribilità e grazie alla sua capacità assorbente costituirebbe un aiuto per i disturbi gastrointestinali. Questo aspetto viene messo in discussione dopo la recente scoperta della truffa alimentare in Puglia, dove sono stati denunciati i titolari di 12 panifici che producevano e commercializzavano pane, focaccia e bruschette al carbone vegetale con colorante E153, aggiungendo all’impasto un additivo chimico, vietato dalla legge italiana ed europea, dal momento che la normativa di settore non consente l’utilizzo di alcun colorante sia nella produzione di pane e prodotti simili, sia negli ingredienti utilizzati per prepararli.
Il carbone vegetale è una sostanza classificata come additivo» e in quanto tale non può essere utilizzata nell’impasto per il pane; le indicazioni vengono dal Ministero della Salute che in una nota, ha spiegato quando si può utilizzare il carbone attivo senza incorrere in rischi per la salute. Il carbone vegetale/attivo è una sostanza polivalente che nei prodotti alimentari può essere impiegata, fra l’altro, quale colorante (E153) o quale sostanza con una specifica indicazione sugli effetti benefici sulla salute dei consumatori.  L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di 1g almeno 30 minuti prima del pasto e di 1g subito dopo il pasto, è ammissibile la produzione di un “prodotto della panetteria fine” denominato in questo modo, che aggiunga agli ingredienti base (acqua, lievito e farina), tra gli altri, anche il carbone vegetale come additivo colorante e nelle quantità ammesse dalla regolamentazione europea in materia. 
Invece on è ammissibile denominare come “pane” il prodotto, né fare riferimento al “pane” nella etichettatura, presentazione e pubblicità dello stesso, tanto nel caso in cui trattasi di prodotto preconfezionato quanto nel caso di prodotti sfusi (Articolo 18, Legge 580/67). Non è ammissibile neppure aggiungere nella etichettatura, presentazione o pubblicità del prodotto  alcuna informazione che faccia riferimento agli effetti benefici del carbone vegetale per l’organismo umano, stante il chiaro impiego dello stesso esclusivamente quale additivo colorante.

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